“Etichettare” gli alimenti: nulla di offensivo, ma una regola per tutelare il consumatore.
È ciò che ben sanno i produttori del settore alimentare che da dicembre (2014) hanno dovuto aggiornare le etichette alimentari per adattarle alle disposizioni del Regolamento (EU) n.1169/2011 valido per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Le etichette apposte sugli alimenti oggi sono più chiare, comprensibili e complete.
Le ragioni di questa novità? Consentire al consumatore di fare acquisti più consapevoli, di fare scelte alimentari più sane e sicure, di salvaguardare maggiormente la propria salute.
Non rimane che leggerle
Tutte le informazioni sono ben leggibili, visibili e possibilmente indelebili.
La lettura dell’etichetta viene facilitata daIle dimensioni dei testi:
non inferiori a 1,2 mm, o di almeno 0,9 mm in caso di confezioni piccole.
La denominazione dell’alimento è la “descrizione” legale del prodotto. Ogni alimento può avere o meno un nome commerciale o di fantasia, ma deve necessariamente riportare anche la denominazione (es. yogurt, cioccolato al latte, pasta all’uovo, ecc.). Questa permette, infatti, al consumatore di conoscere la reale natura del prodotto e di poterlo distinguere dagli altri.
Leggendo il nome dell’alimento se ne conosce anche lo stato fisico o il trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»).
«Decongelato» è la definizione che viene attribuita ad alimenti congelati prima della vendita e venduti, appunto, decongelati. Viene inoltre segnalata l’eventuale sostituzione di un ingrediente solitamente utilizzato, l’aggiunta di proteine o acqua, la ricomposizione di carne e pesce.
Tutti gli ingredienti utilizzati nella preparazione dell’alimento vengono riportati in ordine decrescente di peso; ne viene indicata anche la quantità, in percentuale, ma solo degli ingredienti principali o caratterizzanti il prodotto.
Allergeni
Tra gli ingredienti, è possibile individuare subito e facilmente le sostanze a cui si è allergici (o intolleranti).
Gli allergeni, infatti, sono evidenziati con un carattere diverso (per dimensione, colore o stile) da quello degli altri ingredienti elencati.
Gli allergeni sono chiaramente riportati anche sui prodotti sfusi o distribuiti in punti di ristoro (ristoranti, bar, mense, ecc).
Grassi
Grazie al nuovo Regolamento è più facile riconoscere gli oli o grassi vegetali utilizzati.
Infatti, se presenti nell’alimento, ne viene specificata l’origine all’interno della lista ingredienti (un esempio per gli oli vegetali: olio di palma).
C’è scadenza e scadenza.
Se la data è preceduta dall’espressione “da consumare entro il…”, il prodotto è particolarmente deperibile e non deve essere consumato dopo quel limite (in questo caso si parla appunto di data di scadenza).
Se la data è preceduta dall’espressione “da consumare preferibilmente entro il…” o “da consumare preferibilmente entro fine…”, il prodotto può essere conservato più a lungo e consumato anche oltre la data indicata (in questo caso si parla di termine minimo di consumo).
In caso di confezioni contenenti singoli pezzi preconfezionati, la data di scadenza è riportata su ognuno di essi e non solo sull’imballaggio esterno.
Nessun dubbio per il consumatore: il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto devono essere chiari, soprattutto se altre informazioni o immagini riportate sulla confezione sono fuorvianti.
Con la nuova etichetta è possibile conoscere anche la provenienza di carni suine, ovine, caprine e avicole (fresche, refrigerate o congelate).
Il «luogo di provenienza» indica da dove proviene l’alimento, ma non il luogo in cui è stato prodotto, che invece corrisponde al «paese d’origine».
Le sostanze nutritive di un alimento, e le loro quantità, devono essere riportate in una specifica tabella, denominata “dichiarazione nutrizionale” .
All’interno di essa vengono specificati: il valore energetico (calorie), i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine, e il sale presenti in 100 g o 100 ml di prodotto. In aggiunta, possono essere indicati anche i valori per porzione.
L’indicazione di altre sostanze come le fibre non è obbligatoria, ma possono essere ugualmente inserite. Anche le vitamine e minerali, qualora aggiunti al prodotto, devono essere ugualmente indicati all’interno della tabella.
La dichiarazione nutrizionale non è richiesta per integratori alimentari e acque minerali naturali.
Chi commercializza il prodotto è considerato responsabile di tutto ciò che è scritto sull’etichetta. Il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile compaiono sulla confezione.
CONSERVAZIONE/USO
L’etichetta suggerisce come conservare o utilizzare l’alimento dopo l’apertura della confezione.
Se necessario, sono date istruzioni per un uso corretto dell’alimento.
QUANTITÀ NETTA
Sulla confezione è espressa la quantità effettiva di un alimento, senza il peso del confezionamento.
GRADAZIONE ALCOLICA
Espressa per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol.
Fonti: Regolamento (UE) n. 1169/2011 del parlamento europeo e del consiglio, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
“Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo sapere”. Ministero della Salute.