Il nuovo sistema di etichettatura indica la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT (a lunga conservazione), burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini e si applica al latte di mucca, capra, pecora, bufala e di altra origine animale. Sono esclusi dal decreto solo i prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP) e con Indicazione geografica protetta (IGP) poiché già soggetti a regolamenti specifici che riguardano anche l’origine e la tracciabilità del latte fresco.
Ecco quanto pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito alla nuova etichetta:
L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Fonte:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) – www.politicheagricole.it