Il regolamento EU 1169/2011 obbliga i produttori a riportare in modo chiaro in etichetta tutta una serie di informazioni che riguardano la composizione del prodotto, alcuni dettagli sulle modalità di produzione e di conservazione e molte altre indicazioni utili al consumatore per compiere una scelta davvero consapevole. Esiste però un’ulteriore arma a tutela di chi acquista: le indicazioni obbligatorie complementari.
Le indicazioni obbligatorie complementari sono informazioni che devono essere fornite e riportate sulla confezione di determinati prodotti. Come si legge nell’articolo 39 del regolamento EU 1169/2011, possono essere introdotte dai singoli stati per tipi o categorie specifiche di alimenti con l’intento di proteggere la salute pubblica e i consumatori, di prevenire le frodi, di proteggere i diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine controllata e di reprimere la concorrenza sleale. Sempre in base allo stesso articolo, si stabilisce che i singoli stati possono anche rendere obbligatoria l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento. Resta inteso che, quando uno stato decide di obbligare i produttori a indicare determinate informazioni in etichetta, le autorità nazionali devono dimostrare alla Commissione europea con elementi di prova validi che la maggior parte dei consumatori nel Paese ritiene tali informazioni davvero importanti e di valore.
Obbligatorio per chi?
Quali e quante sono le categorie di alimenti che prevedono indicazioni obbligatorie complementari? L’Allegato III del regolamento EU 1169/2011 riporta in modo completo le risposte a queste domande, che di seguito si è cercato di sintetizzare cominciando con l’elencare le sei categorie di alimenti per le quali sono richieste tali indicazioni.
1. Alimenti imballati in taluni gas.
2. Alimenti contenenti edulcoranti.
3. Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio.
4. Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta.
5. Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanoli.
6. Carne, preparazione a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.
Qualche esempio per comprendere meglio
Ed ecco come si traducono sull’etichetta le richieste di informazioni obbligatorie complementari per alcune delle categorie di prodotti sopra menzionate.
Board
Fondazione Istituto Danone
Fonte:
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011