Complementari, ma pur sempre obbligatorie

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Non bastano le informazioni sul contenuto di nutrienti ed energia, la data di scadenza e la modalità di conservazione. Alcuni tipi o categorie specifiche di alimenti devono riportare in etichetta anche le cosiddette “indicazioni obbligatorie complementari”.  

Il regolamento EU 1169/2011 obbliga i produttori a riportare in modo chiaro in etichetta tutta una serie di informazioni che riguardano la composizione del prodotto, alcuni dettagli sulle modalità di produzione e di conservazione e molte altre indicazioni utili al consumatore per compiere una scelta davvero consapevole. Esiste però un’ulteriore arma a tutela di chi acquista: le indicazioni obbligatorie complementari.

Il consumatore e la sua sicurezza sempre al centro

Le indicazioni obbligatorie complementari sono informazioni che devono essere fornite e riportate sulla confezione di determinati prodotti. Come si legge nell’articolo 39 del regolamento EU 1169/2011, possono essere introdotte dai singoli stati per tipi o categorie specifiche di alimenti con l’intento di proteggere la salute pubblica e i consumatori, di prevenire le frodi, di proteggere i diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine controllata e di reprimere la concorrenza sleale. Sempre in base allo stesso articolo, si stabilisce che i singoli stati possono anche rendere obbligatoria l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento. Resta inteso che, quando uno stato decide di obbligare i produttori a indicare determinate informazioni in etichetta, le autorità nazionali devono dimostrare alla Commissione europea con elementi di prova validi che la maggior parte dei consumatori nel Paese ritiene tali informazioni davvero importanti e di valore.

Obbligatorio per chi?

Quali e quante sono le categorie di alimenti che prevedono indicazioni obbligatorie complementari? L’Allegato III del regolamento EU 1169/2011 riporta in modo completo le risposte a queste domande, che di seguito si è cercato di sintetizzare cominciando con l’elencare le sei categorie di alimenti per le quali sono richieste tali indicazioni.

1. Alimenti imballati in taluni gas.

2. Alimenti contenenti edulcoranti.

3. Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio.

4. Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta.

5. Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanoli.

6. Carne, preparazione a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

Qualche esempio per comprendere meglio

Ed ecco come si traducono sull’etichetta le richieste di informazioni obbligatorie complementari per alcune delle categorie di prodotti sopra menzionate.

  • Se la conservazione di un alimento è stata prolungata grazie all’utilizzo di gas di imballaggio (autorizzati da specifici regolamenti) in etichetta dovrà comparire l’indicazione “confezionato in atmosfera protettiva”.
  • Se un alimento contiene più del 10% di polioli (tipi di edulcoranti) sulla confezione verrà apposta la scritta “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”.
  • Se un prodotto (che non sia tè o caffè) contiene oltre 150 mg/l di caffeina deve riportare obbligatoriamente in etichetta due indicazioni: “elevato tenore di caffeina” e “Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento”.
  • Se le dosi di liquirizia (acido glicirrizico e il suo sale di ammonio) in un alimento raggiungono o superano i 100 mg/kg o i 10 mg/l è obbligatorio riportare la dicitura “contiene liquirizia”. Se invece la concentrazione supera i 4g/kg la dicitura sarà: “contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

Board
Fondazione Istituto Danone

Fonte:
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011

 

 

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